Procedura aperta per la Concessione della Casa della Musica (Suoneria) della Città di Settimo Torinese
Descrizione
Procedura aperta per la Concessione della Casa della Musica (Suoneria) della Città di Settimo Torinese.
- 23 luglio 2020, ore 12.00: termine massimo per il ricevimento delle istanze per la partecipazione alla gara in oggetto;
- 01 luglio 2020: termine massimo per la richiesta di sopralluogo;
- 27 luglio 2020: data della prima seduta della Commissione;
- 31 luglio 2020 ore 9.00: completamento seduta pubblica Commissione di Gara per ammissione;
- 31 luglio 2020 ore 9.30: seduta pubblica Commissione di Gara per apertura Offerta Tecnica;
- 31 luglio 2020 ore 14.30: seduta pubblica Commissione di Gara per apertura Offerta Ecomonica.
Per informazioni
1- Deroghe su Art. 8, "requisiti di partecipazione alla gara"
QUESITO
Premesso che lo scrivente ritiene di poter dimostrare il possesso di quanto richiesto sull'esperienza e le capacità tecnico-professionali, anche indicando esperienze pregresse svolte in altra forma giuridica; nel caso di una NEWCO, si possono considerare derogabili anche i requisiti richiesti sulle "adeguate capacità economico-finanziarie", di "fatturato globale" e di "fatturato specifico annuo", senza necessariamente avvalersi dell'appoggio dei requisiti di fatturato delle eventuali società aderenti alla RTI?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara, paragrafo 8, lettera B), “Requisiti di capacità economica finanziaria”, più in particolare al punto 3: “3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da un numero di anni insufficiente ad integrare i requisiti, di presentare le referenze richieste, può comprovare la propria capacità tecnica-professionale indicando altre esperienze pregresse svolte in altra forma giuridica, in modo da comprovare il possesso di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dei servizi”. Per quanto attiene al possesso dei requisiti in capo a ciascun componente del raggruppamento, si rinvia a quanto disciplinato al paragrafo 9 del disciplinare e, nello specifico, alle seguenti previsioni:
“9.1. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
9.2 I requisiti di capacità tecnica ed economica relativi al servizio di produzione e/o organizzazione di eventi di intrattenimento, ovvero gestione di spazi pubblici adibiti in via permanente a locali di pubblico spettacolo devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria”. Il disciplinare richiede inderogabilmente che la mandataria, in ogni caso, debba possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2 - Termini su Art. 14, "Garanzia definitiva richiesta"
QUESITO
La cauzione definitiva pari al "10% dell'importo contrattuale" è da intendersi, sembra, sul valore totale stimato della concessione pari a euro 3.025.000. In questo caso, con una NEWCO, l'importo derivante di euro 302.500 da richiedere in garanzia per l’intera durata del contratto pare essere un ostacolo importante da superare per il socio unico, o i soci. Infatti, per via della fisiologica assenza di uno storico economico della società , il rilascio della garanzia da parte degli interlocutori interpellati (broker e istituti bancari) sarebbe vincolato alla disponibilità dello scrivente e/o degli eventuali soci a mettere in pegno o ipotecare beni e/o immobili - di proprietà quindi delle persone fisiche - di analogo valore rispetto all'importo della garanzia. Al fine di assolvere in altro modo le esigenze fidejussorie espresse, si ritiene accettabile e possibile la presentazione di una garanzia parametrata sul valore annuo della concessione, quindi con un importo derivante di euro 60.500, da rinnovarsi di anno in anno fino alla scadenza del contratto?
RISPOSTA
Per la risposta al presente quesito si deve fare riferimento al paragrafo 14.10 del disciplinare di gara, che dispone come segue: “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”. La garanzia in esame deve, dunque, essere prestata secondo le modalità e le forme indicate dalle citate norme, all’evidenza inderogabili, cui si fa espresso rinvio. Si ricorda inoltre che l’art. 103, comma 1, precitato dispone che “alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria”, fra cui deve ritenersi compresa, altresì, la riduzione del 50% nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
3 - Adattamento dei valori economici allo scenario derivante dall'emergenza sanitaria in corso
QUESITO
Considerando l'evolversi della situazione di emergenza sanitaria globale e il successivo aggravarsi della stessa rispetto al periodo di prima pubblicazione del bando e al periodo di probabile stesura dello stesso, in cui l'ipotesi di una pandemia non era contemplabile, chiedo se i valori economici potranno essere adattati ai futuri scenari. Nello specifico, i quesiti su questo punto sono essenzialmente due:
A: qualora per le succitate ragioni fosse impossibile erogare, per un certo periodo, il servizio di organizzazione degli spettacoli nella quantità minima prevista dallo schema di contratto (18 spettacoli di cartellone oltre a 4 iniziative celebrative), non fosse quindi possibile erogare il servizio di assistenza tecnica e gestionale sulle attività teatrali e culturali organizzate dalla Vostra Fondazione o da terzi da Voi incaricati, sarà richiesta da parte Vostra una riduzione del valore del contributo annuo? Se sì, è possibile avere un'idea della misura massima ipotizzabile di tale riduzione e del criterio da considerare per la quantificazione della stessa nel periodo in cui le attività di spettacolo e intrattenimento saranno congelate dalle disposizioni governative (es.: euro xxx di riduzione ogni spettacolo o servizio non erogato)?
B: nel momento in cui le attività culturali e d'intrattenimento potranno svolgersi nuovamente "dal vivo", con assembramenti di pubblico e di artisti, è verosimile pensare a una necessità di adattamento a nuove misure sanitarie e di sicurezza. A titolo esemplificativo, le ipotesi attuali che paiono più verosimili da parte dello scrivente prevedrebbero la necessità di:
- costanti e specifiche igienizzazioni dopo ogni passaggio di pubblico o di addetti ai lavori;
- misurazioni delle temperature corporee;
- implementazione del personale di gestione e sicurezza necessario;
- affluenze di pubblico contingentate rispetto ai tempi "pre-pandemia" con più repliche dello spettacolo e più turni del personale tecnico e di sala a fronte dello stesso numero di ingressi;
- adattamento degli spazi con installazioni a norma e acquisti di beni o specifiche attrezzature per sopperire alle nuove misure per pubblico spettacolo o assembramenti in generale.
Rispetto al tema in oggetto, la stazione appaltante prevede la possibilità di aggiornare al rialzo i valori economici del contributo a favore del concessionario per la copertura dei costi extra, rispetto ai normali costi di una gestione e di un'attività organizzativa in epoca pre-pandemica, che saranno nel caso necessari al fine di onorare il contratto?
RISPOSTA
In riferimento al quesito posto, la stazione appaltante anticipa la disponibilità, nel caso di permanenza dell’emergenza da contagio corona virus ed in caso di norme di restrizione dell’utilizzo della struttura temporanee o parmanenti, alla verifica dell’equilibrio della concessione, sia in relazione al contributo previsto per la concessione in relazione alle attività che potranno effettivamente essere svolte, sia in ordine ai maggiori costi che il concessionario potrebbe assumere per adempimenti connessi alle norme di carattere sanitario
4 - Art.8 dello schema di contratto, Oneri del Concessionario
QUESITO
Sullo schema di contratto vengono elencate, fra le altre, le seguenti obbligazioni a carico del concessionario:
A: pagamento delle utenze. Circa questo punto, nel documento "Tabella utenze 2018-2019" vengono indicate una serie di voci che concorrono a formare il costo complessivo medio annuo delle stesse pari a circa euro 120.000 (salvo conguagli), ovvero l'importo massimo messo a disposizione della stazione appaltante per la copertura di tale capitolo di spesa sulla base dell'esperienza degli ultimi due anni. Al punto 2d dell'articolo 8 dello schema di contratto viene indicata anche la tassa di smaltimento rifiuti che normalmente ha valori importanti e che non è inserita nel documento della tabella utenze. La copertura di tale costo sarà richiesta comunque al concessionario? Se sì, si ha un'idea della quantificazione dell’importo, sulla base degli spazi della Casa della Musica?
RISPOSTA
L’onere della tari e’ da comprendere nel limite massimo stabilito per le utenze dalla stazione appaltante (120.000,00 euro); nel 2019 l’importo e’ stato di euro 5.347,00.
QUESITO
B: vigilanza e custodia della Struttura. Si intende con questo l'obbligo di stipula di contratto con un istituto di sorveglianza privato?
RISPOSTA
Non e’ prescritto servizio di vigilanza privata.
QUESITO
C: manutenzione ordinaria. Si fa riferimento anche alla copertura dei costi di verifica periodica degli impianti antincendio, oltre a quelli di manutenzione delle attrezzature interne?
RISPOSTA
I costi di manutenzione ordinaria comprendono anche quelli di gestione ordinaria degli impianti antincendio.
AGGIORNAMENTO AL 20/07/2020
5 - Art. 17 Contenuto busta A
QUESITO